Legge Contributi

Legge 297/1982

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

Pubblicato: 31/05/1982 In vigore dal: 29/05/1982 Documento ufficiale

Quali sono le regole per il calcolo del trattamento di fine rapporto secondo la Legge 297/1982 e quali diritti hanno i lavoratori?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 297/1982 disciplina il trattamento di fine rapporto (TFR), ovvero l'indennità che spetta al lavoratore subordinato al termine del rapporto di lavoro. Il calcolo si effettua sommando per ogni anno di servizio una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, con proporzionale riduzione per le frazioni di anno. La retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale, incluso l'equivalente delle prestazioni in natura, escludendo i rimborsi spese. Il TFR maturato viene rivalutato annualmente al 31 dicembre con un tasso composto costituito da una quota fissa dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto a dicembre dell'anno precedente.

La legge riconosce ai lavoratori con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro il diritto di richiedere un'anticipazione non superiore al 70% del TFR maturato, a condizione che sia giustificata da necessità specifiche: spese sanitarie straordinarie riconosciute da strutture pubbliche oppure acquisto della prima casa di abitazione documentato con atto notarile. Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente entro limiti quantitativi (massimo 10% degli aventi titolo o 4% del totale dei dipendenti) e possono essere presentate una sola volta nel corso del rapporto. L'anticipazione viene detratta dal TFR finale.

Per quanto riguarda l'indennità di mancato preavviso, il calcolo deve includere provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili e ogni compenso continuativo, escludendo i rimborsi spese. Se il lavoratore è retribuito in tutto o in parte con provvigioni o premi, l'indennità si determina sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio. Infine, la legge attribuisce ai crediti per TFR e indennità di mancato preavviso una posizione privilegiata nel caso di fallimento del datore di lavoro, collocandoli sussidiariamente sugli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 29 maggio 1982, n. 297

Testo normativo

LEGGE n. 297/1982 # LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 ## Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Modifiche di disposizioni del codice civile L' articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". L' articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2121 - (Computo dell'indennità di mancato preavviso). - L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.". L' articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonchè all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 297/1982 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 297/1982 è il riferimento normativo per il trattamento di fine rapporto, il TFR, la rivalutazione ISTAT e l'indennità di mancato preavviso. Commercialisti e responsabili risorse umane la consultano per il calcolo della retribuzione utile, l'anticipazione del TFR, i privilegi creditizi e la corretta contabilizzazione delle sospensioni per cassa integrazione o altre cause di cui all'articolo 2110 del codice civile.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…

Altre normative del 1982

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, n. 944, recante mod… Decreto del Presidente della Repubblica 1202 Istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione del ruolo speciale previsto dal… Decreto del Presidente della Repubblica 1201 Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Universita' degli studi di Trieste. Decreto del Presidente della Repubblica 1200 Istituzione in Palermo del secondo liceo artistico. Decreto del Presidente della Repubblica 1199 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1198 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. Decreto del Presidente della Repubblica 1197 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. Decreto del Presidente della Repubblica 1196 Istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione del ruolo speciale previsto dal… Decreto del Presidente della Repubblica 1195

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026 Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea s… 100/2026
Vedi tutti i Legge →