Che autorizza la Camera di commercio ed arti di Roma ad imporre una tassa per alcune categorie di commercianti e di industriali e ne approva il relativo regolamento. (0400303R)
Quali categorie di commercianti e industriali sono soggetti alla tassa annuale della Camera di commercio di Roma secondo il Regio Decreto 303/1904?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 303/1904 autorizza la Camera di commercio ed arti di Roma a imporre una tassa annuale su commercianti e industriali operanti nel suo distretto. La tassa si applica a chi esercita attività commerciali o industriali classificate nella categoria B (ricchezza mobile) e nel gruppo XXVI della categoria C, secondo la tabella ufficiale di classificazione dei redditi vigente all'epoca. Il decreto esclude però numerose categorie specifiche: ad esempio, i redditi del gruppo II della categoria B, alcune attività del settore sanitario (case di salute), determinate professioni e attività di rivendita di generi di privativa. In pratica, la norma crea un sistema di tassazione camerale selettivo, colpendo principalmente commercianti e industriali "ordinari" mentre esonera attività considerate meno rilevanti economicamente o già sottoposte ad altra tassazione. Questo decreto rappresenta un esempio storico di come le Camere di commercio potessero autofinanziarsi attraverso contributi specifici dalle categorie economiche del territorio.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 21 luglio 1904, n. 303
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 303/1904
# REGIO DECRETO 21 luglio 1904, n. 303
## Che autorizza la Camera di commercio ed arti di Roma ad imporre una
tassa per alcune categorie di commercianti e di industriali e ne
approva il relativo regolamento. (0400303R)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il regio decreto 11 gennaio 1900, n. XCI (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio ed arti di Roma ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale e ne approva il regolamento; Vista la deliberazione della detta Camera in data 4 marzo 1904; Visto l' art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680 ; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo Art. 1 La Camera di commercio ed urti di Roma è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali che, nel distretto camerale, esercitano un commercio od un'industria compresi tra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile della categoria B e del gruppo XXVI della categoria C, esclusi i seguenti redditi: a) Quelli compresi nel gruppo II della categoria B; b) Le specie 4 e 5 del gruppo III, categoria B, e la specie 7 dello stesso gruppo, in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale; c) La specie 2 del gruppo V, categoria B, in quanto l'esercizio non costituisca una professione abituale; e la specie 6 dello stesso gruppo V, in quanto si tratti esclusivamente cii esercizio di rivendita di generi di privativa; d) Le case di salute comprese nella specie 1 del gruppo VI, categoria B; e) Le specie 1 e 3 del gruppo VIII, categoria B; f) La specie 3 del gruppo XVIII, categoria B.
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Il Regio Decreto 303/1904 disciplina la tassa camerale su commercianti e industriali, riferendosi alla classificazione dei redditi di ricchezza mobile secondo le categorie B e C. La norma è rilevante per comprendere i contributi camerali storici, le esenzioni per specifiche attività economiche e il ruolo delle Camere di commercio nella riscossione di tributi locali su imprese e professionisti.
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