Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento alla aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C-1) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia.
Cosa prevede la Legge 306/1967 riguardo al finanziamento delle infrastrutture di Foggia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 306/1967 istituisce un'addizionale dello 0,30% sulla massima aliquota d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C-1). Questa addizionale è destinata a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia. La norma riguarda specificamente i soggetti che producono redditi nelle categorie indicate, i quali vedranno aumentato il loro carico fiscale camerale per finanziare progetti infrastrutturali locali. In pratica, la Camera di commercio di Foggia è autorizzata ad utilizzare i proventi di questa addizionale per finanziare il completamento e l'equipaggiamento tecnico del porto di Manfredonia, nonché il ripristino e la gestione dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia. La norma consente anche la partecipazione finanziaria dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di questi interventi. Per i commercialisti e le aziende della provincia di Foggia, questa disposizione rappresenta un onere fiscale aggiuntivo sulle imposte camerali, ma finalizzato allo sviluppo infrastrutturale territoriale che potrebbe generare benefici economici di medio-lungo termine.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 aprile 1967, n. 306
Testo normativo
LEGGE n. 306/1967
# LEGGE 19 aprile 1967, n. 306
## Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento alla aliquota
massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile
delle categorie B) e C-1) a favore della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento
delle opere di completamento e delle attrezzature del porto di
Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto "Gino
Lisa" di Foggia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad assumere, anche in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria di altri enti, l'onere per il completamento e per l'installazione delle attrezzature tecniche nel porto di Manfredonia, nonchè l'onere per il ripristino e per la gestione dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia.
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La Legge 306/1967 disciplina un'addizionale camerale sulle categorie B) e C-1) di ricchezza mobile, rappresentando un caso di tributo locale destinato al finanziamento di opere pubbliche. Commercialisti e imprese operanti a Foggia devono considerare questa addizionale dello 0,30% nel calcolo delle imposte camerali, insieme alle altre aliquote ordinarie. La norma si inserisce nel sistema tributario locale e nella fiscalità degli enti camerali, rilevante per la pianificazione fiscale di aziende e professionisti della provincia.
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