Quali sono le provvidenze previste dalla Legge 307/1973 a favore dell'editoria giornalistica e come viene erogato il contributo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 307/1973 stanzia un contributo straordinario di 6 miliardi di lire per l'anno finanziario 1972, destinato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Questo ente funge da intermediario per distribuire i fondi alle imprese editoriali di giornali quotidiani e alle agenzie di stampa nazionali collegate via telescrivente con almeno dieci quotidiani. Il contributo viene utilizzato per corrispondere un'integrazione suppletiva straordinaria sul prezzo della carta destinata alla stampa, rappresentando un sostegno economico diretto al settore editoriale in difficoltà. L'integrazione è calcolata in base alla quantità di carta effettivamente consumata da ciascuna impresa editoriale nel 1972. Il criterio di riparto segue una proporzionalità decrescente rispetto ai consumi: i giornali che utilizzano più carta ricevono un'integrazione unitaria inferiore rispetto a quelli con consumi minori, garantendo una distribuzione più equa tra le testate. Le modalità operative e la misura esatta dell'integrazione sono definite successivamente mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in coordinamento con i Ministeri competenti per l'industria, il commercio e il tesoro.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 giugno 1973, n. 307
Testo normativo
LEGGE n. 307/1973
# LEGGE 6 giugno 1973, n. 307
## Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1972 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonchè delle agenzie di stampa nazionali collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia. La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1972 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente; secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.
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La Legge 307/1973 rappresenta un intervento di sostegno pubblico al settore dell'editoria giornalistica attraverso contributi straordinari e integrazioni di prezzo sulla carta stampa. È rilevante per editori, agenzie di stampa e operatori del settore cartaceo che necessitano di comprendere i meccanismi di erogazione dei fondi pubblici e i criteri di riparto basati sui consumi. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a provvidenze pubbliche, aiuti di Stato e documentazione dei consumi di materie prime nel settore editoriale.
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