Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.
Quali disposizioni introduce la Legge 31/1965 a favore degli operai disoccupati dell'industria edile?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 31/1965 converte in legge il decreto-legge del 23 dicembre 1964 n. 1354, introducendo misure straordinarie di sostegno per i lavoratori disoccupati del settore edile e dei settori affini. La norma si applica specificamente agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e da quelle collegate, garantendo loro forme di integrazione salariale durante i periodi di disoccupazione. La principale disposizione riguarda l'applicazione dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964 n. 433, che prevede un'integrazione salariale limitata al primo trimestre di disoccupazione, secondo le misure e le norme vigenti nel periodo di riferimento. Questa legge rappresenta un intervento straordinario dello Stato per tutelare i lavoratori edili, particolarmente esposti a periodi di inattività lavorativa dovuti alla stagionalità e alle fluttuazioni del mercato delle costruzioni.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 19 febbraio 1965, n. 31
Testo normativo
LEGGE n. 31/1965
# LEGGE 19 febbraio 1965, n. 31
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in
favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle
affini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 , contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini, con la seguente modificazione: Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: Le disposizioni dell' articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 31/1965 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 31/1965 disciplina l'integrazione salariale e le prestazioni di disoccupazione nel settore edile, facendo riferimento alla normativa sulla protezione sociale dei lavoratori dipendenti. Consulenti del lavoro e aziende edili consultano questa norma per comprendere gli obblighi contributivi, le modalità di accesso alle prestazioni di integrazione salariale e i periodi di diritto alla cassa integrazione guadagni nel settore costruzioni.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.