Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonche' la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.
Quali sono le principali disposizioni della Legge 310/1966 in materia di Cassa integrazione guadagni e assistenza ai lavoratori?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 310/1966 converte in legge il decreto-legge 129/1966, prorogando le disposizioni straordinarie a favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati. La normativa si applica ai lavoratori dipendenti che beneficiano dell'integrazione salariale durante periodi di riduzione dell'orario di lavoro, garantendo loro protezione economica quando l'azienda attraversa difficoltà temporanee. La legge introduce una modifica importante: gli operai in Cassa integrazione hanno diritto all'assistenza in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo le norme vigenti, con calcolo delle prestazioni economiche basato sulla durata oraria normale della settimana lavorativa precedente al periodo di contrazione. Un aspetto rilevante riguarda l'estensione del periodo massimo di fruizione della Cassa integrazione, aumentato da 180 a 270 giorni, permettendo una protezione più lunga per i lavoratori in difficoltà. La normativa rappresenta un intervento di politica sociale del dopoguerra, fondamentale per la tutela del reddito dei lavoratori durante crisi aziendali.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 maggio 1966, n. 310
Testo normativo
LEGGE n. 310/1966
# LEGGE 26 maggio 1966, n. 310
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle
disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa
integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonche' la proroga
dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966. n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalità delle norme vigenti. Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale". All'articolo 5, terzo comma, sono sostituite le parole: "180 giorni", con le altre: "270 giorni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1966 SARAGAT MORO - BOSCO - REALE - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 310/1966 è il riferimento normativo per la Cassa integrazione guadagni, l'integrazione salariale e la protezione dei lavoratori disoccupati nel sistema italiano. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane la consultano per comprendere diritti assistenziali, infortunio sul lavoro, malattia professionale e la determinazione delle prestazioni economiche durante periodi di riduzione oraria.
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