Quale aumento di contributo annuo stabilisce la Legge 312/1969 a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica con sede a Roma?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 312/1969, promulgata il 4 giugno 1969, disciplina l'incremento del finanziamento pubblico destinato all'Associazione internazionale di archeologia classica, un ente con sede a Roma che si occupa di ricerca e promozione degli studi di archeologia classica. La norma prevede che il contributo annuo precedentemente fissato a 3 milioni di lire, mediante la Legge 29 dicembre 1956 n. 1535, venga raddoppiato a 6 milioni di lire. L'aumento entra in vigore a decorrere dall'anno finanziario 1968, rappresentando un riconoscimento dell'importanza dell'attività svolta dall'associazione nel campo della ricerca archeologica. Per gli enti pubblici e le amministrazioni competenti al bilancio, questa legge costituisce un vincolo di spesa ricorrente annuale che deve essere iscritto nei capitoli di bilancio dedicati ai contributi a enti culturali e scientifici.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 giugno 1969, n. 312
Testo normativo
LEGGE n. 312/1969
# LEGGE 4 giugno 1969, n. 312
## Aumento da 3 a 6 milioni del contributo annuo a favore
dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in
Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo annuo di lire 3.000.000, disposto con legge 29 dicembre 1956, n. 1535 , a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, è elevato a lire 6.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1968.
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La Legge 312/1969 riguarda i contributi pubblici a enti culturali e scientifici, disciplinando le erogazioni di fondi statali a favore di associazioni internazionali. Commercialisti e consulenti che gestiscono bilanci di enti pubblici devono considerare questa norma per la corretta imputazione delle spese di contribuzione, la tracciabilità dei flussi di cassa verso organismi culturali e la conformità alle disposizioni di legge in materia di finanziamenti pubblici.
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