Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facolta' di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio.
Quali imposte di consumo può applicare il comune di Savogna d'Isonzo sui generi agevolati introdotti nel suo territorio?
Spiegato da FiscoAI
La legge 313/1964 estende al comune di Savogna d'Isonzo la facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati, una prerogativa che era stata precedentemente concessa solo al comune di Gorizia. Questa facoltà si applica limitatamente ai generi introdotti nella parte del territorio di Savogna d'Isonzo che rientra nella zona franca delimitata dalla legge 1438/1948, un'area con regime fiscale speciale. Il comune può esercitare questa facoltà alle medesime condizioni, entro gli stessi limiti temporali e per le stesse merci previste per Gorizia dalla legge 384/1954. In pratica, ciò consente all'amministrazione locale di riscuotere imposte di consumo su determinati prodotti che beneficiano di agevolazioni fiscali, generando entrate tributarie per il comune. Questo provvedimento riveste importanza per i commercianti e le aziende operanti in quella zona, poiché introduce obblighi di versamento di imposte locali su specifiche categorie di merci introdotte nel territorio comunale.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 aprile 1964, n. 313
Testo normativo
LEGGE n. 313/1964
# LEGGE 26 aprile 1964, n. 313
## Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facolta' di
applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte
del suo territorio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La facoltà concessa al comune di Gorizia dalla legge 11 giugno 1954, n. 384 , viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall' articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 . La facoltà deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per il comune di Gorizia dai primi due commi dell'articolo unico della legge 11 giugno 1974, n. 384 . La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1964 SEGNI MORO - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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La normativa riguarda le imposte di consumo, le zone franche doganali e le agevolazioni fiscali territoriali. Commercialisti e consulenti tributari devono considerare questa legge quando assistono imprese operanti a Savogna d'Isonzo, in particolare per quanto concerne il regime fiscale speciale della zona franca e gli obblighi di versamento delle imposte locali su generi agevolati.
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