Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativa alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne.
Qual era l'oggetto della Legge 313/1967 e a chi si applicava?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 313/1967 rappresentava un'interpretazione autentica dell'articolo 10 della precedente Legge 1616/1962, normativa che disciplinava il sistema di contributi per il trasporto fluviale. In particolare, la legge riguardava la concessione di un contributo di percorrenza destinato ai natanti (imbarcazioni) utilizzati per servizi di trasporto merci o di rimorchio sulle vie d'acqua interne italiane. Questo beneficio economico era rivolto agli operatori del settore della navigazione interna, che rappresentavano un importante mezzo di trasporto per le merci nelle reti fluviali nazionali. La norma aveva carattere incentivante, mirando a sostenere economicamente l'attività di trasporto via acqua attraverso un sistema di contributi proporzionato ai chilometri percorsi. È importante sottolineare che questa legge è stata successivamente abrogata dal Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, perdendo quindi efficacia normativa.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 21 aprile 1967, n. 313
Testo normativo
LEGGE n. 313/1967
# LEGGE 21 aprile 1967, n. 313
## Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge 14 novembre 1962,
n. 1616, relativa alla concessione di un contributo di percorrenza ai
natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie
d'acqua interne.
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 313/1967 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 313/1967 riguarda contributi di percorrenza e incentivi economici per il trasporto fluviale su vie d'acqua interne, interessando operatori di navigazione e società di trasporto merci. Commercialisti e consulenti aziendali dovevano considerare questi contributi nella contabilità e nella determinazione del reddito d'impresa, classificandoli come proventi o ricavi secondo la natura dell'attività. La normativa rappresenta un esempio storico di agevolazioni settoriali per il trasporto sostenibile, oggi superata da una diversa disciplina comunitaria e nazionale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.