Modifica dell'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi.
Quali obblighi ha l'esattore delle imposte dirette nel pagamento degli stipendi comunali e provinciali in caso di mancanza di fondi in cassa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 314/1957 modifica l'articolo 243 del Testo Unico sulla legge comunale e provinciale, imponendo all'esattore delle imposte dirette o al ricevitore provinciale un obbligo specifico: devono pagare gli stipendi dei dipendenti comunali e provinciali anche quando non ci sono fondi disponibili in cassa. Questo rappresenta un meccanismo di anticipazione forzata per garantire la continuità nel pagamento delle retribuzioni. L'esattore o il ricevitore hanno il diritto di percepire un interesse (non inferiore a quello del Cartello bancario) e di recuperare sia le somme anticipate che gli interessi dalle prime riscossioni successive di sovrimposte, tasse ed entrate comunali o provinciali. Tuttavia, l'obbligo è subordinato a un limite: le anticipazioni complessive non possono superare l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare. Infine, l'esattore o il ricevitore che ritardano l'esecuzione dell'ordine di pagamento sono soggetti alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle riscossioni delle imposte dirette.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 aprile 1957, n. 314
Testo normativo
LEGGE n. 314/1957
# LEGGE 29 aprile 1957, n. 314
## Modifica dell'art. 243 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e
successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il
pagamento degli stipendi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 851 , è sostituito dal seguente: "L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni, dalle Province e dai prefetti in favore del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non inferiore a quella prevista dal Cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate. Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore. L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e capitolati normali sulle riscossioni delle imposte dirette". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 314/1957 disciplina le anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi comunali e provinciali, interessando esattori, ricevitori provinciali e tesorieri in materia di gestione della cassa e delle riscossioni tributarie. Commercialisti e consulenti che operano con enti locali devono conoscere i limiti alle anticipazioni, il diritto agli interessi e le modalità di rivalsa sulle future entrate tributarie, elementi fondamentali per la corretta gestione del flusso di cassa degli enti pubblici territoriali.
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