Legge Contributi

Legge 315/1967

Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Pubblicato: 27/05/1967 In vigore dal: 03/05/1967 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 315/1967 riguardo al calcolo della retribuzione contributiva per i sanitari presso la Cassa per le pensioni?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 315/1967 introduce miglioramenti al trattamento pensionistico dei sanitari iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che a partire dal 1 luglio 1965, la retribuzione annua utilizzata per il calcolo dei contributi pensionistici deve essere aumentata includendo l'indennità integrativa speciale, qualora riconosciuta al sanitario. Questa disposizione si applica ai professionisti sanitari che versano contributi presso la Cassa e rappresenta un beneficio nel calcolo della base imponibile per i versamenti previdenziali. Tuttavia, il legislatore ha posto un limite massimo: l'indennità integrativa speciale può essere conteggiata solo fino a un importo annuo non superiore a 50.000 lire, evitando così aumenti eccessivi della base contributiva. Questa norma era particolarmente rilevante per gli enti sanitari e per i professionisti che dovevano determinare correttamente i contributi dovuti alla Cassa.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

Testo normativo

LEGGE n. 315/1967 # LEGGE 3 maggio 1967, n. 315 ## Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , è maggiorata dell'eventuale indennità integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.

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La Legge 315/1967 disciplina il trattamento di quiescenza e i contributi previdenziali per i sanitari presso la Cassa per le pensioni, modificando il calcolo della retribuzione contributiva secondo quanto previsto dalla legge 4 febbraio 1958, n. 87. Gli amministratori di strutture sanitarie e i consulenti del lavoro consultano questa norma per comprendere l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base contributiva e i limiti massimi applicabili al versamento dei contributi pensionistici.

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