Legge Imposte Indirette

Legge 322/1951

Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Pubblicato: 21/05/1951 In vigore dal: 19/05/1951 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di pagamento rateale dei tributi indiretti sugli affari secondo la Legge 322/1951 e quali condizioni deve rispettare il contribuente?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 322/1951 rappresenta una norma agevolativa rivolta ai contribuenti che intendono regolarizzare controversie relative a tasse e imposte indirette sugli affari, offrendo loro la possibilità di pagare i tributi accertati in rate anziché in un'unica soluzione. La norma si applica a coloro che desiderano usufruire dell'esonero da penalità previsto dalla legge sulla perequazione tributaria del 1951, permettendo loro di dilazionare il pagamento fino a un massimo di diciotto mesi a partire dal 15 giugno 1951. Per accedere a questa facilitazione, il contribuente deve presentare una domanda formale all'Ufficio del registro entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, nella quale riconosce esplicitamente il debito tributario accertato nei suoi confronti. La dilazione è subordinata alla stipulazione di un atto di sottomissione con l'Ufficio del registro, al pagamento di un interesse a scalare del 5% e, eventualmente, alla prestazione di garanzie reali o personali, garantendo così all'Amministrazione finanziaria la certezza del recupero del credito tributario.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 maggio 1951, n. 322

Testo normativo

LEGGE n. 322/1951 # LEGGE 19 maggio 1951, n. 322 ## Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalità previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi nel termine non maggiore di diciotto mesi d'occorrente dal 15 giugno 1951. Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente Ufficio del registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti. La dilazione è subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte del richiedente con l'Ufficio del registro, di regolare atto di sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5 per cento e con la eventuale prestazione di valida garanzia reale o personale.

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