Legge Imposte_Indirette

Legge 328/1997

Disposizioni tributarie urgenti.

Pubblicato: 30/09/1997 In vigore dal: 29/09/1997 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche alle aliquote IVA introdotte dal Decreto-Legge 328/1997?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 328/1997 introduce modifiche significative al sistema delle aliquote IVA, elevando l'aliquota ordinaria dal 19% al 20% e abolendo l'aliquota del 16%. Queste variazioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1997 e rappresentano parte di una manovra di risanamento della finanza pubblica. Il decreto fornisce anche il metodo di calcolo per determinare la quota imponibile con la nuova aliquota del 20%, prevedendo una riduzione del corrispettivo del 16,65% oppure dividendo per 120 e moltiplicando per 100. Le variazioni non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici per le quali la fattura sia stata emessa e registrata entro il 31 dicembre 1997, anche se il pagamento non sia ancora avvenuto. Il decreto modifica inoltre la Tabella A allegata al DPR 633/1972, introducendo nuove voci e precisazioni per i beni e servizi soggetti alle aliquote ridotte del 4% e 10%, interessando settori quali alimentari, editoria, agricoltura, trasporti e gestione rifiuti.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1997, n. 328

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 328/1997 # DECRETO-LEGGE 29 settembre 1997, n. 328 ## Disposizioni tributarie urgenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie in materia di modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto, di trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni, di versamento dell'imposta sulle assicurazioni e di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di attuare la manovra di risanamento della finanza pubblica e di recepire nell'ordinamento interno talune disposizioni della normativa comunitaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decretolegge: Art. 1 Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto 1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19 per cento è elevata al 20 per cento. 2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per cento cessa di avere applicazione. 3. È abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 . 4. Ai sensi dell' articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 20 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo per 120, moltiplicando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima. 5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2 e 6, lettera b), numero 16), non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato. 6. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento: 1) il numero 15) è sostituito dal seguente: "15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 , senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;"; 2) il numero 18) è sostituito dal seguente: "18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;"; 3) il numero 19) è sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 ; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;"; 4) il numero 35) è sostituito dal seguente: "35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;"; 5) dopo il numero 41-ter) è aggiunto il seguente: "41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti."; b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento: 1) il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);" 2) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);"; 3) il numero 10) è sostituito dal seguente: "10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);"; ((3-bis) il numero 10-bis) è sostituito dal seguente: "10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);")) 4) il numero 11 è sostituito dal seguente: "11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);"; 5) dopo il numero 19) è inserito il seguente: "20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);"; 6) dopo il numero 24) è inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);"; 7) il numero 46) è sostituito dal seguente: "46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);"; 8) il numero 55) è sostituito dal seguente: "55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);"; 9) dopo il numero 56) è inserito il seguente: "57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);"; 10) dopo il numero 58) è inserito il seguente: "59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);"; 11) dopo il numero 66) è inserito il seguente: "67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedricè', ''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05);"; 12) il numero 78) è sostituito dal seguente: "78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);"; 13) dopo il numero 87) è inserito il seguente: "88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);"; 14) il numero 121) è sostituito dal seguente: "121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;"; 15) il numero 123-ter) è sostituito dal seguente: "123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonchè alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;"; 16) il numero 127-novies) è sostituito dal seguente "127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;"; ((16-bis) il numero 127-sexiesdecies) è sostituito dal seguente: "127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall' articolo 6, comma 1, lettere d) , l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;'")) 17) dopo il numero 127-sexiesdecies) è aggiunto il seguente: "127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.". 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.

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Il Decreto-Legge 328/1997 è il riferimento normativo per le modifiche alle aliquote IVA, con particolare attenzione all'imposta sul valore aggiunto, alla Tabella A del DPR 633/1972 e alle operazioni esenti. Commercialisti e aziende lo consultano per comprendere l'applicazione delle aliquote ordinaria e ridotte, il calcolo della base imponibile, la fatturazione e il trattamento tributario delle operazioni verso la Pubblica Amministrazione.

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