Legge
Contributi
Legge 33/1906
col quale al consorzio obbligatorio fra i proprietari ed eserventi delle miniere di zolfo del gruppo Collo Croce di Lercara (Palermo), e' concessa la facolta' di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali. (0600033R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 15 febbraio 1906, n. 33
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 33/1906
# REGIO DECRETO 15 febbraio 1906, n. 33
## col quale al consorzio obbligatorio fra i proprietari ed eserventi
delle miniere di zolfo del gruppo Collo Croce di Lercara (Palermo),
e' concessa la facolta' di riscuotere il contributo dei soci coi
privilegi e nelle forme fiscali. (0600033R)
Art. 1 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista l'istanza in data 18 dicembre 1905 con la quale il Consiglio d'amministrazione del Consorzio obbligatorio per la eduzione delle acque dalle miniere del Colle Croce in comune di Lercara, provincia di Palermo, chiede che sia conceduta al Consorzio stesso la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali; Visto il decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, in data del 19 febbraio 1904, col quale fu istituito il Consorzio predetto; Visto il decreto dello stesso ministro in data 2 gennaio 1905 di approvazione dello statuto del Consorzio medesimo; Vista la deliberazione del 5 dicembre 1905, con cui l'assemblea generale del Consorzio sovramenzionato chiede che sia conceduta allo stesso Consorzio la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali; Visto l' art. 10 della legge del 2 luglio 1896, n. 302 ; Uditi l'ingegnere delle miniere del distretto di Sicilia e il prefetto di Palermo; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Al Consorzio obbligatorio fra i proprietari ed esercenti delle miniere di zolfo del gruppo Colle Croce di Lercara, provincia di Palermo, per la costruzione delle opere necessarie per la eduzione delle acque dalle miniere stesse e per la loro manutenzione, costituito con decreto Ministeriale del 19 febbraio 1904, è conceduta la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali, a termini e nè limiti stabiliti dall' art. 10 della legge del 2 luglio 1896, n. 302 . Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1906. VITTORIO EMANUELE. E. PANTANO. Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.
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