Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario.
Cosa prevede la Legge 330/1949 riguardo al diritto di contingenza sul credito fondiario?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 330/1949 prolunga fino al 31 dicembre 1949 le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale n. 214 del 1946, che autorizzavano gli istituti di credito fondiario ad applicare un diritto di contingenza temporaneo. Questo diritto di contingenza rappresentava un'addizionale al diritto di commissione ordinario, applicato sui capitali erogati a mutuo. La norma riguardava gli istituti esercenti il credito fondiario e altri enti specificamente indicati nel decreto del 1946, permettendo loro di aumentare temporaneamente i compensi sulle operazioni di mutuo. Si trattava di una misura straordinaria post-bellica, legata alle esigenze economiche del periodo, che veniva rinnovata annualmente e in questo caso prorogata per l'anno 1949 con scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 maggio 1949, n. 330
Testo normativo
LEGGE n. 330/1949
# LEGGE 20 maggio 1949, n. 330
## Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente
l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito
fondiario.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214 , concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.
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La Legge 330/1949 disciplina il diritto di contingenza nel credito fondiario, una forma di addizionale commissionale temporanea applicata dagli istituti di credito fondiario e dagli enti autorizzati. Commercialisti e consulenti che operano nel settore creditizio e immobiliare consultano questa normativa per comprendere le commissioni storiche sul credito fondiario e le modalità di calcolo dei compensi bancari nel periodo post-bellico.
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