Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passivita' agrarie onerose. (033U0331)
Quali erano i provvedimenti previsti dalla Legge 331/1933 per l'estinzione e la trasformazione dei debiti agrari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 331/1933 convertiva in legge un decreto-legge del 1932 che modificava la normativa precedente del 1930 sui debiti agricoli. Si trattava di provvedimenti straordinari rivolti ai proprietari e conduttori di terreni agricoli che si trovavano in difficoltà finanziaria a causa di passività onerose, cioè debiti gravosi contratti per esigenze agricole. La legge prevedeva meccanismi agevolativi per permettere l'estinzione anticipata di questi debiti oppure la loro trasformazione in forme di finanziamento meno gravose. Questi interventi rientravano nelle politiche di sostegno al settore agricolo tipiche del periodo fascista, quando l'agricoltura era considerata strategica per l'economia nazionale. Tuttavia, la legge è stata completamente abrogata nel 2009 dal Decreto Legge 200/2008, convertito dalla Legge 9/2009, perdendo quindi ogni efficacia normativa contemporanea.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 marzo 1933, n. 331
Testo normativo
LEGGE n. 331/1933
# LEGGE 30 marzo 1933, n. 331
## Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069,
contenente modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 24 luglio
1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la
trasformazione di passivita' agrarie onerose. (033U0331)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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La Legge 331/1933 riguarda provvedimenti straordinari per debiti agrari, passività onerose e agevolazioni per il settore agricolo. Sebbene storicamente rilevante per la disciplina dei finanziamenti agricoli e della ristrutturazione dei debiti, è completamente abrogata e non ha più applicazione pratica per commercialisti e consulenti aziendali.
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