Legge Contributi

Legge 334/1968

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

Pubblicato: 10/04/1968 In vigore dal: 12/03/1968 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 334/1968 in materia di accertamento dei lavoratori agricoli e dei contributi unificati in agricoltura?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 334/1968 disciplina le modalità di accertamento e registrazione dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, nonché la gestione dei contributi unificati nel settore agricolo. La norma si applica ai lavoratori dipendenti in agricoltura e riguarda direttamente gli enti previdenziali e i servizi amministrativi competenti. In pratica, la legge prevede che il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori provveda alla formazione di elenchi di variazione (nuove iscrizioni, cancellazioni e riclassificazioni) previa consultazione delle commissioni comunali. Le commissioni comunali hanno inoltre la facoltà di formulare proposte autonome per l'aggiornamento di tali elenchi, garantendo un controllo territoriale sulla corretta classificazione dei lavoratori agricoli e sulla riscossione dei contributi previdenziali unificati.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 marzo 1968, n. 334

Testo normativo

LEGGE n. 334/1968 # LEGGE 12 marzo 1968, n. 334 ## Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi primo e secondo, della legge 5 marzo 1963, n. 322 , continuano ad avere applicazione sino al 31 dicembre 1969. Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, previo parere delle commissioni comunali di cui all' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 . Indipendentemente da tale procedimento, le commissioni comunali predette hanno facoltà di formulare proposte al servizio predetto in ordine alla formazione degli elenchi di variazione di cui al comma precedente.

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La Legge 334/1968 è il riferimento normativo per l'accertamento dei lavoratori agricoli, la gestione dei contributi unificati in agricoltura e la previdenza agricola. Consulenti del lavoro e aziende agricole la consultano per questioni relative all'iscrizione negli elenchi nominativi, alla classificazione professionale dei dipendenti agricoli e agli obblighi contributivi unificati nel settore primario.

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