Legge Procedimenti

Legge 340/2000

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

Pubblicato: 24/11/2000 In vigore dal: 24/11/2000 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali della Legge 340/2000 e come si articola il processo di delegificazione e semplificazione amministrativa?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 340/2000, nota come "Legge di semplificazione 1999", persegue due obiettivi fondamentali: la delegificazione di norme amministrative (trasferimento da legge a regolamento) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi. La legge si applica a una vasta gamma di procedimenti elencati negli allegati A e B, riguardando sia le pubbliche amministrazioni che i cittadini e le imprese che interagiscono con esse. Nel pratico, la legge autorizza il Governo a emanare regolamenti per semplificare procedimenti complessi (come le concessioni edilizie, l'espropriazione per pubblica utilità, l'iscrizione nei registri professionali) e abroga direttamente alcune disposizioni normative ritenute obsolete o eccessivamente burocratiche. Per commercialisti e aziende, questo significa che molti adempimenti amministrativi sono stati razionalizzati: ad esempio, i procedimenti per il rilascio di concessioni edilizie e altri atti di assenso concernenti attività edilizie sono stati semplificati, così come i procedimenti relativi all'iscrizione nei registri professionali. La legge modifica anche la Legge Bassanini (L. 59/1997) per estendere il potere di delegificazione alle regioni e introduce obblighi di riordino normativo entro scadenze precise (31 dicembre 2002 per i testi unici).

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Riferimento normativo

LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

Testo normativo

LEGGE n. 340/2000 # LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 ## Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione 1. La presente legge dispone, ai sensi dell' articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge. 2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi. 4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nelle materie di cui all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "; b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione"; c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare"; d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso; e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies; f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse"; g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )) ; h) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )) ; i) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )) ; l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 è inserito il seguente: "98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di pulizia: legge 25 gennaio 1994, n. 82 ; decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 "; m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie". 5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, le parole: ", per non più di un triennio," sono soppresse. 6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "; b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato; c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "; d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici"; e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell' articolo 14 e dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:"; f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata; g) l'articolo 8 è abrogato; h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse; i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54); l) il numero 30) dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: "30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonchè all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti: decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ; legge 13 maggio 1997, n. 132 ; legge 8 luglio 1998, n. 222 ". m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse; n) all'allegato 2 è soppresso il numero 5); o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti: "7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi. 7-ter) Debito pubblico. 7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture". 7. All' articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come sostituito dall' articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni". 8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , secondo quanto disposto dall' articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare: a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 , e successive modificazioni; b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 , e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

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La Legge 340/2000 è il riferimento normativo per delegificazione, semplificazione amministrativa e riordino della normativa secondo i principi della Legge Bassanini. Professionisti e aziende la consultano per comprendere come procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, iscrizioni nei registri professionali e adempimenti burocratici sono stati semplificati. È correlata a testi unici, regolamenti di semplificazione, deregolamentazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.

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