Cosa stabilisce la Legge 35/2021 riguardo alla Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 35/2021, promulgata il 18 marzo 2021, istituisce il 18 marzo di ogni anno come Giornata nazionale dedicata al ricordo delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Questa giornata commemorativa ha lo scopo di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa del COVID-19, rappresentando un momento di riflessione collettiva sulla tragedia sanitaria. La norma prevede che in occasione di questa giornata, sia nei luoghi pubblici che privati, sia osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime. Si tratta di una disposizione di carattere commemorativo e simbolico, volta a riconoscere il lutto nazionale. Un aspetto importante è che la Giornata nazionale non produce gli effetti civili previsti dalla legge sulle ricorrenze festive (L. 260/1949), il che significa che il 18 marzo non diventa automaticamente un giorno festivo con i relativi effetti lavorativi e contrattuali, ma rimane una giornata di memoria con valore principalmente simbolico e culturale.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 marzo 2021, n. 35
Testo normativo
LEGGE n. 35/2021
# LEGGE 18 marzo 2021, n. 35
## Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell'epidemia di coronavirus. (21G00044)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus 1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia. 2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. 3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949 .
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La Legge 35/2021 riguarda l'istituzione di una giornata commemorativa nazionale e si collega alla disciplina delle ricorrenze festive secondo la legge 260/1949, anche se non attribuisce effetti civili equiparabili alle festività ordinarie. Per professionisti del settore pubblico e organizzazioni, è rilevante comprendere che questa norma non comporta obblighi di chiusura aziendale o variazioni contrattuali, ma rappresenta un riconoscimento istituzionale della memoria collettiva.
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