Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonche' al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilita' di incarichi negli enti privati in controllo pubblico. (22G00043)
Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 35/2022 in materia di inconferibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 35/2022 estende l'applicazione delle norme sulla inconferibilità di incarichi anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, non limitandosi più alle sole amministrazioni pubbliche. La norma riguarda i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale), ai quali non possono essere attribuiti incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali e incarichi di amministratore. In pratica, un soggetto condannato per corruzione, concussione o peculato non potrà ricoprire ruoli apicali nemmeno in società private controllate da enti pubblici, come ad esempio aziende sanitarie private o società di gestione di servizi pubblici. La durata dell'inconferibilità varia a seconda della tipologia di reato e della pena accessoria inflitta: può essere permanente (in caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici), temporanea (con durata pari all'interdizione) oppure di 5 anni negli altri casi.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 aprile 2022, n. 35
Testo normativo
LEGGE n. 35/2022
# LEGGE 12 aprile 2022, n. 35
## Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di
controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonche' al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di
inconferibilita' di incarichi negli enti privati in controllo
pubblico. (22G00043)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico 1. All' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «nonchè negli enti di diritto privato in controllo pubblico». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione). - 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale , non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonchè negli enti di diritto privato in controllo pubblico; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all' art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 , l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale , l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonchè alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico. 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. 6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell' art. 444 c.p.p. , è equiparata alla sentenza di condanna.».
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La Legge 35/2022 modifica il decreto legislativo 39/2013 introducendo il principio di inconferibilità di incarichi presso enti privati in controllo pubblico, estendendo le limitazioni già previste per la pubblica amministrazione. I professionisti che operano nel settore pubblico e nelle società controllate devono conoscere le regole sulla inconferibilità, incompatibilità di incarichi, interdizione dai pubblici uffici e i criteri di sospensione del rapporto di lavoro in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.
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