Legge Procedimenti

Legge 352/2003

Disposizioni urgenti concernenti modalita' ((e tempi)) di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Pubblicato: 29/12/2003 In vigore dal: 24/12/2003 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i tempi per la cessazione del regime transitorio della legge sulla radiotelevisione stabiliti dal decreto-legge 352/2003?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 352/2003 disciplina il passaggio dal sistema radiotelevisivo analogico a quello digitale terrestre, fissando le condizioni per la definitiva cessazione del regime transitorio previsto dalla legge 249/1997. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) aveva il compito di verificare entro il 30 aprile 2004 tre condizioni fondamentali: la copertura di almeno il 50% della popolazione con reti digitali terrestri, la disponibilità di decoder a prezzi accessibili, e l'offerta di programmi diversi da quelli analogici. La norma riguarda le emittenti televisive, i broadcaster e la RAI, che dovevano adeguarsi alle nuove modalità di trasmissione. Nel periodo transitorio, fino alle deliberazioni dell'AGCOM, era consentito alle emittenti di continuare a trasmettere su reti analogiche oltre i limiti normalmente previsti, e alla RAI di utilizzare risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti. Questo decreto rappresentava un intervento urgente per evitare il vuoto normativo al 31 dicembre 2003, data indicata dalla Corte costituzionale come termine per definire le modalità di transizione.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 352

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 352/2003 # DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 352 ## Disposizioni urgenti concernenti modalita' <em><strong>((e tempi))</strong></em> di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 ; Considerato che la legge "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. nonch&egrave; delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" &egrave; stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003; Considerato che, in data 15 dicembre 2003, il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell' articolo 74, primo comma della Costituzione , una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge, a lui trasmessa in data 5 dicembre 2003; Considerata la sospensione dei lavori della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per le festivit&agrave; natalizie e di fine d'anno, nonch&egrave; i tempi previsti dai regolamenti parlamentari per procedere alla nuova deliberazione in ordine alla predetta legge; Considerato che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002 cos&igrave; stabilisce: "D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalit&agrave; della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997 ."; Considerata l'impossibilit&agrave; dell'entrata in vigore della legge di assetto del sistema radiotelevisivo alla data del 31 dicembre 2003; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; e urgenza di un intervento legislativo che entro quella data determini le modalit&agrave; di definitiva cessazione del regime transitorio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modalit&agrave; ((e tempi)) di definitiva cessazione del regime transitorio 1. L'Autorit&agrave; per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare (( contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato)) : a) la quota di popolazione ((coperta)) dalle nuove reti digitali terrestri ((che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento)) ; b) la presenza sul mercato ((nazionale)) di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. 2. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorit&agrave; invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale d&agrave; conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorit&agrave; accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 . 3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorit&agrave; per le garanzie nelle comunicazioni, &egrave; consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6 , 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla societ&agrave; concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.

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