Quale aumento di contributo annuo prevede la Legge 354/1968 a favore del Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 354/1968 riguarda il finanziamento pubblico del Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, un ente che gestisce le attività di pesca e acquacoltura nel lago Trasimeno in Umbria. La norma prevede un incremento del contributo annuale dello Stato a carico del bilancio pubblico, portando l'importo da 10 milioni di lire a 20 milioni di lire, raddoppiando quindi il finanziamento precedentemente stabilito. Questo aumento decorre dall'anno finanziario 1968 e rappresenta un intervento di sostegno economico alle attività consortili di gestione della risorsa ittica. Per i commercialisti e gli enti pubblici, questa legge è rilevante in quanto disciplina le modalità di finanziamento di enti consortili e rappresenta un esempio di come lo Stato supporta economicamente le attività di settore primario attraverso contributi diretti al bilancio.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 marzo 1968, n. 354
Testo normativo
LEGGE n. 354/1968
# LEGGE 18 marzo 1968, n. 354
## Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del
consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, stabilito con la legge 13 giugno 1964, n. 476 , è elevato, a decorrere dallo anno finanziario 1968, da lire 10 milioni a lire 20 milioni.
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La Legge 354/1968 disciplina i contributi dello Stato a favore di enti consortili nel settore della pesca e dell'acquacoltura, rappresentando un intervento di finanziamento pubblico per attività di interesse collettivo. Consulenti e amministratori pubblici la consultano per comprendere le modalità di erogazione di fondi statali a consorzi di bonifica e gestione risorse naturali, nonché per questioni relative a bilanci pubblici e spese correnti dello Stato.
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