Legge Contributi

Legge 372/1966

Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale.

Pubblicato: 11/06/1966 In vigore dal: 26/05/1966 Documento ufficiale

Quali servizi possono essere riscattati ai fini della pensione secondo la Legge 372/1966 e con quale contributo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 372/1966 consente ai dipendenti pubblici di riscattare servizi prestati presso amministrazioni diverse da quella statale al fine di includerli nel calcolo della pensione di quiescenza. Si applica a chi ha lavorato presso Assemblee legislative, enti locali, enti parastatali o enti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza dello Stato, prima di essere assunto nei ruoli organici dello Stato. Il riscatto riguarda sia il personale ancora in servizio che i già pensionati (entro un anno dall'entrata in vigore della legge), permettendo loro di aumentare gli anni utili per la pensione.

Il contributo di riscatto è fissato al 18% dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante al momento della domanda, moltiplicato per il numero di anni di servizio da riscattare. Per il personale già pensionato, il contributo si calcola sullo stipendio pensionabile vigente di chi ricopre la medesima qualifica al momento della domanda. Il versamento può avvenire in rate mensili per un periodo non superiore agli anni riscattati, rendendo il meccanismo accessibile anche a chi non dispone di liquidità immediata.

Questo strumento rappresenta un'importante opportunità per i dipendenti pubblici di valorizzare l'esperienza lavorativa pregressa presso altre amministrazioni pubbliche, aumentando così l'importo della futura pensione o, per chi già pensionato, permettendo la riliquidazione del trattamento fino al raggiungimento del massimo dei servizi utili.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 maggio 1966, n. 372

Testo normativo

LEGGE n. 372/1966 # LEGGE 26 maggio 1966, n. 372 ## Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, comunque prestato, da impiegati e da salariati, alle dipendenze delle Assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati. Il contributo di riscatto di cui al precedente comma può essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il riscatto dei servizi di cui al primo comma può anche essere esercitato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, e fino a raggiungere il massimo dei servizi utili a pensione, dai dipendenti dello Stato già collocati a riposo per raggiunti limiti di età. Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica, pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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