Quali modifiche apporta la Legge 376/1968 ai trattamenti pensionistici degli addetti ai servizi di trasporto in concessione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 376/1968 estende ai fondi di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione le stesse norme sui trattamenti minimi già previste per le pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria. Questa estensione garantisce che i lavoratori del settore trasporti ricevano un importo minimo pensionistico, anche se superiore ai 9/10 della retribuzione utilizzata per il calcolo. La norma prevede un meccanismo di integrazione: qualora il pensionato percepisca altri trattamenti previdenziali (diretti o di riversibilità) per un importo complessivo inferiore al minimo garantito, gli viene corrisposta un'integrazione pari alla differenza tra il minimo e il totale dei trattamenti spettanti. In caso di adeguamento delle pensioni secondo la Legge 830/1961, i trattamenti minimi rimangono invariati se risultano superiori alla pensione calcolata sui periodi di iscrizione al fondo.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 marzo 1968, n. 376
Testo normativo
LEGGE n. 376/1968
# LEGGE 28 marzo 1968, n. 376
## Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici
servizi di trasporto in concessione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti a carico della assicurazione generale obbligatoria sono estese alle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. I predetti minimi spettano anche se superino i 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono tuttavia dovuti quando il titolare della pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante. In caso di adeguamento delle pensioni per effetto dell' art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione, qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al fondo, adeguata ai sensi del citato articolo. L' articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , è abrogato.
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La Legge 376/1968 disciplina i trattamenti minimi pensionistici, la previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico in concessione. Consulenti previdenziali e gestori di fondi pensione la consultano per questioni relative a pensioni di vecchiaia, invalidità, reversibilità, integrazione al minimo e cumulo di trattamenti previdenziali.
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