Quali imposte di consumo possono riscuotere i comuni di Gorizia e Livigno su merci introdotte in esenzione doganale, e quali sono i limiti massimi applicabili?
Spiegato da FiscoAI
La legge 384/1954 concede ai comuni di Gorizia e Livigno una facoltà eccezionale: riscuotere imposte di consumo su specifiche categorie di merci che godono di particolari facilitazioni fiscali a livello nazionale (esenzione da dazio, imposte di fabbricazione e imposte erariali di consumo). Questa norma si applica a generi come carburanti, oli alimentari, caffè, zucchero, birra, alcol denaturato e, per Livigno, anche tabacchi lavorati. I comuni possono esercitare questa facoltà solo previa autorizzazione biennale del Ministro delle Finanze, garantendo un controllo centrale sulla riscossione. Per i carburanti (benzina, gasolio, petrolio) l'imposta è limitata a 10 lire al litro per la benzina e 7 lire al litro per gasolio e petrolio; per gli altri generi non può superare il 10% del valore determinato dalla Commissione provinciale competente. Questa disciplina rappresenta un'eccezione al regime fiscale ordinario, riconoscendo particolari esigenze territoriali di questi comuni di confine.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 giugno 1954, n. 384
Testo normativo
LEGGE n. 384/1954
# LEGGE 11 giugno 1954, n. 384
## Facolta' ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di
consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. I comuni di Gorizia e di Livigno, previa autorizzazione biennale del Ministro per le finanze, possono riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nei rispettivi territori in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: 1) benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; 2) oli di semi alimentari; 3) caffè e surrogati del caffè; 4) zucchero; 5) birra; 6) spiriti e alcool denaturato. L'imposta non può eccedere la misura di lire dieci a litro per la benzina e di lire sette a litro per il gasolio e residui e per il petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non eccedente il 10 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall' art. 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703 . Il comune di Livigno può, inoltre, essere autorizzato ad assoggettare ad imposta di consumo, nella predetta misura massima dello per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti dall'estero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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La legge 384/1954 disciplina le imposte di consumo e le facilitazioni fiscali doganali per comuni di confine, con riferimento specifico a esenzioni da dazio, imposte di fabbricazione e sovrimposte di confine. Commercialisti e consulenti che operano in questi territori devono considerare questa normativa per la corretta determinazione della tassazione su carburanti, oli alimentari e tabacchi, nonché l'autorizzazione biennale ministeriale come presupposto essenziale della riscossione.
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