Legge Contabilità

Legge 386/1963

Modifica dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.

Pubblicato: 03/04/1963 In vigore dal: 02/03/1963 Documento ufficiale

Quali sono le categorie di spese per le quali possono essere autorizzate aperture di credito presso l'Istituto di Tesoreria secondo la Legge 386/1963?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 386/1963 modifica l'articolo 56 del Regio Decreto 2440/1923, disciplinando le modalità di pagamento delle spese pubbliche attraverso aperture di credito presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria. La norma si applica all'amministrazione dello Stato e riguarda i funzionari delegati al pagamento di specifiche categorie di spese, quando altre forme di pagamento risultino incompatibili con le necessità dei servizi. La legge enumera undici categorie di spese autorizzate, tra cui spese in economia, indennità di missione, retribuzioni del personale delle poste e telegrafi, spese straordinarie, pagamenti all'estero, e pagamenti relativi a contratti di fornitura e lavori. Per le prime cinque categorie è fissato un limite massimo di apertura di credito pari a 50 milioni di lire per ciascun capitolo di spesa, salvo diversi limiti stabiliti da altre disposizioni normative. Per i pagamenti in conto derivanti da contratti di fornitura o lavoro, le aperture di credito devono essere effettuate distintamente per ogni singolo contratto, garantendo così una tracciabilità amministrativa delle operazioni.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 marzo 1963, n. 386

Testo normativo

LEGGE n. 386/1963 # LEGGE 2 marzo 1963, n. 386 ## Modifica dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 , concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente: Art. 56. - "Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonchè indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici; 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese di funzionamento dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonchè alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonchè alla restituzione di somme indebitamente percette. Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 50.000.000 salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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La Legge 386/1963 rappresenta un intervento normativo sulla contabilità generale dello Stato e sulle modalità di gestione del patrimonio pubblico, disciplinando le aperture di credito, i pagamenti delegati e la gestione delle spese pubbliche. Amministratori pubblici, ragionieri dello Stato e responsabili della contabilità consultano questa norma per comprendere i limiti di spesa, le autorizzazioni di pagamento e la tracciabilità dei flussi finanziari nelle amministrazioni statali.

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