Quali sono le modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le società autostradali secondo la Legge 389/1980?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 389/1980 autorizza il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a intervenire nel pagamento delle obbligazioni finanziarie di specifiche società autostradali durante l'anno 1980. L'intervento riguarda il pagamento delle rate di mutui e delle cedole in scadenza per società come l'Autostrada del Brennero, la Ligure-Toscana, la Torino-Alessandria-Piacenza e altre, nonché i Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania. Il Fondo copre la differenza tra l'ammontare totale del debito in scadenza e gli introiti netti (ricavi al netto delle spese di esercizio) del periodo precedente, garantendo così la continuità operativa delle infrastrutture autostradali. La norma mantiene fermi gli obblighi dei concessionari originari, che rimangono responsabili del pagamento, mentre il Fondo interviene solo per la parte non coperta dai ricavi ordinari. Un decreto del Ministro del Tesoro, da emanarsi entro 60 giorni, doveva definire i criteri per il calcolo delle spese di esercizio e le procedure operative tra concessionari e Fondo.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 luglio 1980, n. 389
Testo normativo
LEGGE n. 389/1980
# LEGGE 23 luglio 1980, n. 389
## Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie
di alcune societa' autostradali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382 , e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e ne, pagamento delle obbligazioni e delle cedole con scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse, all'entrata in vigore della presente legge, dalle Società autostradali: autostrada del Brennero; autocamionale della Cisa; autostrada dei Fiori; autostrade Valdostane; autostrada Ligure-Toscana; autostrada Torino-Alessandria-Piacenza; autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta; autostrade Centro Padane; autostrada della Valdastico; tangenziale di Napoli, nonchè dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio, relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.
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La Legge 389/1980 è lo strumento normativo per comprendere gli interventi di garanzia pubblica nel settore autostradale, con riferimenti specifici a mutui, obbligazioni, cedole e gestione dei debiti in scadenza. Professionisti che operano nel settore infrastrutturale e finanziario consultano questa norma per questioni relative a concessioni autostradali, introiti netti, spese di esercizio e responsabilità dei concessionari.
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