Cosa autorizza la Legge 395/1954 riguardo agli oneri dell'U.CE.FA.P. derivanti dal periodo bellico?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 395/1954 autorizza l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (U.CE.FA.P.), allora in liquidazione, a procedere al pagamento di oneri finanziari straordinari generati dalle contingenze della Seconda Guerra Mondiale. In particolare, riguarda tre categorie di maggiori spese e differenze di prezzo accumulate durante il conflitto e il primo dopoguerra nel settore cerealicolo. La norma si applica specificamente alle maggiori spese della campagna cerealicola 1944-45 per i trasporti, alle differenze di prezzo su grano tenero e cereali giacenti presso molini alla data del 31 marzo 1944 e successivamente utilizzati in miscela per panificazione, e alle differenze di prezzo su riso e derivati impiegati nella campagna 1944-45. Questa legge rappresenta un intervento di regolazione finanziaria dello Stato per sanare i conti dell'ufficio pubblico preposto al controllo e alla distribuzione dei cereali durante il periodo bellico, permettendo la liquidazione ordinata dei debiti accumulati verso fornitori e molini.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 giugno 1954, n. 395
Testo normativo
LEGGE n. 395/1954
# LEGGE 22 giugno 1954, n. 395
## Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul
bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta
(U.CE.FA.P.).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (U.CE.FA.P.), in liquidazione, è autorizzato a procedere alla liquidazione ed al pagamento dei seguenti oneri determinati dalle contingenze del periodo bellico: maggiori spese della campagna cerealicola 1944-45, in raffronto alle tariffe nazionali, per i trasporti dei cereali e derivati eseguiti nell'ambito della disciplina di approvvigionamento cui era preposto il predetto Ufficio; differenze di prezzo sui quantitativi di grano tenero, cereali minori e farine giacenti presso molini e pastifici alla mezzanotte del 31 marzo 1944, impiegati successivamente a tale data nella miscela per panificazione ed esitati ai minori prezzi stabiliti dal 1 aprile 1944 per la farina per panificazione; differenze di prezzo sui quantitativi di riso e derivati impiegati nella campagna 1944-45 per la panificazione ed esitati ai minori prezzi della farina per panificazione.
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La Legge 395/1954 disciplina le regolazioni finanziarie e le integrazioni di prezzo nel bilancio dello Stato, affrontando questioni di maggiori spese, differenze di prezzo e oneri di guerra nel settore agroalimentare. Commercialisti e consulenti che operano in materia di contabilità pubblica e liquidazione di enti storici consultano questa norma per comprendere i meccanismi di compensazione delle spese straordinarie e delle differenze di prezzo derivanti da periodi di contingenza economica e bellica.
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