Legge

Legge 396/1993

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

Pubblicato: 05/10/1993 In vigore dal: 02/10/1993 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 396

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 396/1993 # DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 396 ## Disposizioni in materia di edilizia sanitaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare gli interventi in materia di edilizia sanitaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135 . In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all' articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135 , alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni. 2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonchè agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonchè delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità provvede a trasmettere alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all' articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonchè della effettiva entità dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492 )) .

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