Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.
LEGGE n. 399/1978
# LEGGE 20 giugno 1978, n. 399
## Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886,
completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13
novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma
il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14
luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
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