Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Societa' europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia.
Cosa stabilisce la Legge 4/1967 riguardo al contributo annuo alla Società europea di cultura?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 4/1967 aumenta il finanziamento pubblico destinato alla Società europea di cultura (S.E.C.), un'organizzazione culturale con sede a Venezia. L'aumento entra in vigore a partire dall'anno finanziario 1966 e modifica quanto precedentemente stabilito dalla Legge 22 novembre 1961, n. 1323. Il contributo annuo passa da 20 milioni di lire a 30 milioni di lire, rappresentando un incremento del 50% rispetto all'importo precedente. Questa norma rientra nella categoria delle leggi di bilancio e finanziamento di enti culturali, attraverso le quali lo Stato italiano sostiene organizzazioni dedicate alla promozione della cultura europea. L'aspetto rilevante è che si tratta di un trasferimento di risorse pubbliche a un ente privato per finalità di interesse pubblico, con stanziamento diretto nel bilancio dello Stato.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 gennaio 1967, n. 4
Testo normativo
LEGGE n. 4/1967
# LEGGE 16 gennaio 1967, n. 4
## Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961,
n. 1323, a favore della Societa' europea di cultura (S.E.C.), con
sede in Venezia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dall'anno finanziario 1966 il contributo annuo a favore della Società europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323 , in misura di lire 20 milioni, è elevato a lire 30 milioni.
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La Legge 4/1967 riguarda i contributi pubblici a enti culturali e il finanziamento della ricerca culturale, aspetti rilevanti per chi gestisce bilanci di organizzazioni no-profit e enti culturali. Commercialisti e consulenti che operano nel settore culturale consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione di fondi pubblici, la tracciabilità dei trasferimenti statali e gli obblighi di rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione.
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