Legge Non_Fiscale

Legge 4/2007

Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

Pubblicato: 31/01/2007 In vigore dal: 31/01/2007 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 4

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 4/2007 # DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 4 ## Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247 , recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali; Visto il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270 , recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; Visto l' articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire e finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, incrementando quelli volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi di cooperazione allo sviluppo 1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2007, ((la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan)) , euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione. ((Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.)) 2. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. 3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza ((o specifiche attività)) anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 1, commi 9 , 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . ((Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalità dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalità italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.)) 4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l' articolo 2, comma 2 , l' articolo 3, commi 1 , 2 , 3 e 5 , e l' articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219 . 5. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia. 6. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan. (( 6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007. 6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunità a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto. )) 7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina. 8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio libanese, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi. (( 8-bis. Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo. ))

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