Legge Non_Fiscale

Legge 40/2026

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». (26G00055)

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 17/03/2026 Documento ufficiale

Quali sono i principi e le finalità della Legge 40/2026 in materia di valorizzazione dei beni culturali?

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La Legge 40/2026 rappresenta un intervento normativo che modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione dei beni culturali attraverso il principio di sussidiarietà orizzontale. La norma si applica all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e alle imprese culturali e creative, riconoscendo queste attività come di interesse generale. La legge mira a formare e preservare l'identità e la memoria storica delle comunità nazionali e locali, promuovendo lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e riducendo i divari territoriali e sociali. In pratica, favorisce la partecipazione attiva dei privati nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, creando occasioni di crescita economica attraverso il circuito "Italia in scena" e altre iniziative di impresa culturale. La norma si fonda sui principi costituzionali (articoli 9 e 118 della Costituzione) e sulla Convenzione di Faro del 2005, ratificata dall'Italia, che riconosce il valore del patrimonio culturale per la società contemporanea.

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Riferimento normativo

LEGGE 17 marzo 2026, n. 40

Testo normativo

LEGGE n. 40/2026 # LEGGE 17 marzo 2026, n. 40 ## Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». (26G00055) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalità 1. In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133 , la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 118 della Costituzione : «Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.». «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.». - La Legge 1° ottobre 2020, n. 133 , recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 23 ottobre 2020 .

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La Legge 40/2026 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della valorizzazione dei beni culturali, dell'impresa culturale e creativa, e della sussidiarietà orizzontale. Professionisti, enti locali e operatori culturali la consultano per comprendere le modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella gestione del patrimonio, nonché per accedere alle opportunità di sviluppo economico e culturale previste dal circuito "Italia in scena" e dalle disposizioni sulla valorizzazione sussidiaria dei beni culturali.

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