Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
Quali contributi sono dovuti alle Casse di previdenza degli avvocati, commercialisti e ragionieri secondo la Legge 410/1968?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 410/1968 istituisce un sistema di contributi obbligatori a carico di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti e ragionieri per finanziare le rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza. I contributi si articolano su tre tipologie di attività professionali: depositi di atti presso le cancellerie commerciali dei tribunali (3.200 lire per atto e relative copie), deleghe di rappresentanza fiscale davanti agli uffici delle imposte (500 lire) e davanti alle commissioni tributarie (2.000 lire), nonché vidimazione di libri contabili obbligatori per legge (2.000 lire per vidimazione iniziale e annuale). La normativa si applica alle imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, con esclusione delle società cooperative da tutti gli obblighi contributivi. Questi contributi rappresentano una forma di finanziamento parafiscale destinata a garantire prestazioni previdenziali e assistenziali ai professionisti iscritti alle rispettive Casse, operando come addizionali sulle attività professionali ordinarie.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 marzo 1968, n. 410
Testo normativo
LEGGE n. 410/1968
# LEGGE 12 marzo 1968, n. 410
## Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi: a) contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonchè sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall' articolo 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative; ((detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna)) ; b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza ((relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta)) avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza ((relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta)) davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonchè davanti alle giunte provinciali amministrative; c) contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all' articolo 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.
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La Legge 410/1968 disciplina i contributi previdenziali e assistenziali per professionisti iscritti alle Casse di categoria, interessando commercialisti e ragionieri nella gestione della contabilità aziendale, vidimazione dei libri contabili e rappresentanza tributaria. La normativa si collega strettamente alla tassazione delle imprese commerciali, alle deleghe fiscali e al sistema delle commissioni tributarie, rappresentando un aspetto rilevante della fiscalità professionale e della previdenza obbligatoria.
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