Cosa prevede la Legge 413/1959 riguardo alla sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 413/1959 introduce una misura di agevolazione fiscale temporanea per il settore zuccheriero nazionale. Nello specifico, sospende l'applicazione del diritto erariale (una tassa dello Stato) sul saccarosio estratto dai melassi per un periodo limitato, dal 19 giugno 1959 al 30 giugno 1963. La norma riguarda i produttori nazionali di saccaromelasso e prevede un contingente annuo di 800.000 quintali esenti dal pagamento di questo diritto. L'assegnazione dei contingenti agevolati viene effettuata dal Ministro delle Finanze in accordo con i Ministri dell'Agricoltura e dell'Industria, tenendo conto della capacità produttiva di ogni stabilimento attivo al momento dell'entrata in vigore della legge e delle relative necessità occupazionali. Si tratta di un intervento di politica industriale e fiscale volto a sostenere la competitività e l'occupazione nel comparto zuccheriero italiano durante il periodo di transizione economica del dopoguerra.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 giugno 1959, n. 413
Testo normativo
LEGGE n. 413/1959
# LEGGE 19 giugno 1959, n. 413
## Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei
melassi.
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Fino al 30 giugno 1963 il diritto erariale di cui allo art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109 , convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329 , non verrà applicato su un contingente annuo di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascuno stabilimento in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed alle rispettive esigenze lavorative. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 giugno 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 413/1959 è rilevante per chi opera nel settore agroalimentare e zuccheriero in relazione a diritti erariali, agevolazioni fiscali temporanee e contingenti di produzione. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per comprendere le esenzioni storiche su accise e diritti doganali, nonché i criteri di allocazione delle agevolazioni tra produttori in base alla capacità produttiva e alle esigenze occupazionali.
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