Cosa stabilisce il Decreto-Legge 42/2021 in materia di sanzioni per la sicurezza alimentare?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 42/2021, emanato il 22 marzo 2021, interviene urgentemente sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Il provvedimento modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 27/2021, ripristinando la tutela penale e amministrativa per settori rilevanti della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande che rischiavano di rimanere scoperti. La norma riguarda tutti gli operatori del settore alimentare, dalle aziende produttrici ai distributori, nonché le autorità competenti al controllo. In pratica, il decreto amplia l'elenco degli articoli della legge 283/1962 (legge sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari) per i quali rimangono in vigore le sanzioni penali e amministrative, evitando vuoti normativi che avrebbero compromesso la protezione della salute dei consumatori. Le modifiche riguardano specificamente gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 283/1962, mantenendo applicabili le relative disposizioni sanzionatorie.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 42/2021
# DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
## Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza
alimentare. (21G00048)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n. 27 del 2021 , al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 1 . All' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»; b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»; c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni».
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