Quali misure di sostegno all'editoria sono prorogate dalla legge 428/1978 e quali sono gli importi stanziati per il periodo 1 luglio 1977-30 giugno 1978?
Spiegato da FiscoAI
La legge 428/1978 prolunga fino al 30 giugno 1978 le disposizioni della legge 172/1975 che prevedevano aiuti economici al settore editoriale italiano. La normativa si applica a giornali quotidiani e non quotidiani, periodici, riviste di valore culturale e agenzie di stampa, garantendo loro contributi e integrazioni di prezzo. In pratica, l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta continua a corrispondere integrazioni di prezzo secondo le modalità già stabilite, mentre vengono stanziati fondi specifici: 500 milioni di lire per integrazioni unitarie, 1 miliardo per riviste culturali e 2 miliardi per agenzie di stampa. La Commissione tecnica per l'editoria rimane responsabile di verificare i requisiti dei beneficiari, controllare la sussistenza dei criteri richiesti e accertare i dati di tiratura dei giornali quotidiani, garantendo così un'allocazione corretta delle risorse pubbliche destinate al comparto editoriale.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 agosto 1978, n. 428
Testo normativo
LEGGE n. 428/1978
# LEGGE 1 agosto 1978, n. 428
## Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante
provvidenze per l'editoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni di cui all' articolo 1, primo , secondo , terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172 , sono prorogate al 30 giugno 1978. Pertanto per il periodo 1 luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell' articolo 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 6 giugno 1975, n. 172 . Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera f) dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 500 milioni. Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 1.000 milioni. Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 2.000 milioni. La commissione tecnica per l'editoria di cui all' articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , è incaricata di esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonchè i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.
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La legge 428/1978 riguarda provvidenze per l'editoria, integrazioni di prezzo per carta e cellulosa, e contributi a fondo perduto per riviste e agenzie di stampa. Editori, giornalisti e gestori di testate periodiche consultano questa normativa per accedere ai benefici pubblici previsti dal sistema di sostegno all'industria editoriale italiana, con particolare attenzione ai requisiti di ammissibilità e alle procedure di concessione gestite dalla Commissione tecnica.
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