Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
Quali sono le disposizioni della Legge 434/1966 riguardanti la riapertura dei termini per i versamenti al Fondo di indennità degli impiegati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 434/1966 riapre il termine per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, originariamente fissato dalla Legge 304/1964, estendendolo fino al 31 dicembre 1967. La norma si applica ai datori di lavoro che devono versare gli accantonamenti dovuti secondo il Decreto-Legge 5/1942, convertito nella Legge 1251/1942. La disposizione riguarda sia il versamento dei fondi di indennità sia l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni previste dal decreto originario. Questo provvedimento rappresenta una proroga amministrativa per consentire ai datori di lavoro di regolarizzare posizioni relative a obblighi previdenziali e assicurativi dei dipendenti. È importante notare che il termine è stato successivamente prorogato ulteriormente dal D.P.R. 488/1968 fino al 31 dicembre 1970, come indicato nell'aggiornamento normativo allegato.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 giugno 1966, n. 434
Testo normativo
LEGGE n. 434/1966
# LEGGE 8 giugno 1966, n. 434
## Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per
l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di
assicurazione e capitalizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È riaperto fino al 31 dicembre 1967 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "È riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434 , relativo al versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo".
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La Legge 434/1966 disciplina gli obblighi di versamento al Fondo indennità impiegati e l'adeguamento dei contratti assicurativi, riferendosi al regime previdenziale e ai fondi di accantonamento per i dipendenti. Commercialisti e responsabili del personale consultano questa norma per verificare scadenze di versamento, obblighi di capitalizzazione e conformità ai contratti di assicurazione collettiva, in relazione ai decreti-legge del 1942 sulla tutela dei dipendenti.
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