Approvazione dell'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma fra l'Italia e la Turchia il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936. (042U0438)
Cosa stabilisce la Legge 438/1942 riguardo alle relazioni commerciali tra Italia e Turchia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 438/1942 è un atto normativo del Regno d'Italia che approva e ratifica un Accordo stipulato tra l'Italia e la Turchia mediante scambio di Note diplomatiche il 26 dicembre 1941. L'Accordo aveva lo scopo specifico di prorogare (cioè estendere la validità) del Trattato di commercio e di navigazione precedentemente sottoscritto il 29 dicembre 1936 tra i due Stati. La legge conferisce piena ed intera esecuzione all'Accordo, rendendolo vincolante nel territorio del Regno d'Italia secondo le procedure costituzionali dell'epoca. Si tratta di un atto di diritto internazionale che regolava gli scambi commerciali e la navigazione marittima tra i due Paesi durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia e la Turchia mantenevano relazioni diplomatiche ed economiche. L'approvazione parlamentare (attraverso il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni) era necessaria per dare validità interna alla proroga dell'accordo internazionale, garantendo che le disposizioni del Trattato del 1936 continuassero ad applicarsi alle relazioni bilaterali.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 marzo 1942, n. 438
Testo normativo
LEGGE n. 438/1942
# LEGGE 30 marzo 1942, n. 438
## Approvazione dell'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma
fra l'Italia e la Turchia il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il
Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936.
(042U0438)
Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - RICCARDI Visto, i1 Guardasigilli: GRANDI II Ministro per gli affari esteri d'Italia all'Ambasciatore della Turchia in Roma
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La Legge 438/1942 riguarda accordi internazionali, trattati di commercio e navigazione, e relazioni diplomatiche tra Stati sovrani nel contesto del diritto internazionale pubblico. Professionisti di diritto commerciale internazionale e consulenti in materia di scambi commerciali consultano questo tipo di normativa per comprendere la base legale dei rapporti commerciali bilaterali, le clausole di proroga dei trattati e la ratifica parlamentare degli accordi internazionali.
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