Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51 per complessivo importo di lire 460.680.000.
Cosa stabilisce la Legge 45/1952 riguardo ai prelevamenti dal fondo di riserva per l'esercizio finanziario 1950-51?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 45/1952 è un atto di convalidazione legislativa che ratifica due decreti del Presidente della Repubblica (nn. 465 e 466 del 29 giugno 1951) mediante i quali erano stati autorizzati prelevamenti straordinari dal fondo di riserva dello Stato. Questi prelevamenti, per un importo complessivo di 460.680.000 lire (suddivisi in 430.680.000 e 30.000.000 lire), erano destinati a coprire spese impreviste durante l'esercizio finanziario 1950-51. La legge riguarda l'amministrazione finanziaria dello Stato e la gestione della contabilità generale secondo le norme del regio decreto 2440/1923. In pratica, il Parlamento ha conferito validità piena a decisioni già assunte dal Presidente della Repubblica in via d'urgenza, trasformando atti amministrativi in norma legislativa. Questo meccanismo di convalidazione era frequente nel primo dopoguerra italiano per gestire situazioni di bilancio straordinarie e impreviste, garantendo il controllo parlamentare su prelevamenti di fondi pubblici già effettuati.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 gennaio 1952, n. 45
Testo normativo
LEGGE n. 45/1952
# LEGGE 6 gennaio 1952, n. 45
## Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno
1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello
Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51
per complessivo importo di lire 460.680.000.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 465 e 466 , concernenti la prelevazione di rispettive lire 430.680.000 e lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 6 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La Legge 45/1952 rappresenta un esempio di convalidazione legislativa di decreti presidenziali in materia di contabilità generale dello Stato, fondo di riserva e spese impreviste dell'esercizio finanziario. Commercialisti e consulenti che studiano la storia della finanza pubblica italiana consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di gestione straordinaria del bilancio dello Stato nel periodo post-bellico e il ruolo del fondo di riserva per le esigenze finanziarie impreviste.
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