Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51 per complessivo importo di lire 460.680.000.
LEGGE n. 45/1952
# LEGGE 6 gennaio 1952, n. 45
## Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno
1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello
Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51
per complessivo importo di lire 460.680.000.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 465 e 466 , concernenti la prelevazione di rispettive lire 430.680.000 e lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 6 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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