Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. (21G00055)
Cosa stabilisce il Decreto-Legge 45/2021 in materia di servizi marittimi con le isole e di traffico crocieristico a Venezia?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 45/2021, emanato il 1° aprile 2021, affronta tre ambiti principali: la continuità dei servizi marittimi verso le isole maggiori (Sardegna, Sicilia) e minori (Tremiti), la digitalizzazione dei servizi del Ministero delle infrastrutture, e la regolamentazione del traffico crocieristico e del trasporto merci nella laguna di Venezia. Per quanto riguarda i collegamenti marittimi, il decreto consente il proseguimento della convenzione del 2012 per il servizio pubblico fino al 31 maggio 2021, garantendo così la continuità dei trasporti di persone e merci mentre si concludono le procedure di gara per l'aggiudicazione dei nuovi contratti secondo la normativa europea sul cabotaggio marittimo. In caso di mancata conclusione delle procedure entro tale data, è prevista una proroga di ulteriori trenta giorni, sempre limitatamente ai collegamenti non adeguatamente coperti dal mercato privato. Per Venezia, il decreto introduce misure urgenti per disciplinare le attività crocieristiche e il trasporto marittimo delle merci in modo compatibile con la salvaguardia del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della laguna. Gli oneri finanziari derivanti da queste disposizioni sono coperti con risorse già disponibili a legislazione vigente.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 45
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 45/2021
# DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 45
## Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del
traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella
laguna di Venezia. (21G00055)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992 , concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l'articolo 4; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e in particolare l'articolo 1, comma 998; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , e, in particolare, l'articolo 19-ter; Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163 , e in particolare l'articolo 1, comma 5-bis; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e in particolare l'articolo 6, comma 19; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 ; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e in particolare, l'articolo 205; Considerata la necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nellemore della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione del citato articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 , e di garantire il diritto alla mobilità delle persone ealla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale; Considerata la necessità ed urgenza di favorire la digitalizzazione dei servizi strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e funzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di individuare modalità di svolgimento dell'attività crocieristica e di trasporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della cultura; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori 1. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell' articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e dell' articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , continuano ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell' articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 ((del Consiglio, del 7 dicembre 1992 ,)) con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle procedure di cui al primo periodo entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori trenta giorni. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
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Il decreto riguarda servizi di continuità marittima, cabotaggio marittimo secondo il regolamento CEE 3577/92, oneri di servizio pubblico e contratti di servizio per i trasporti marittimi. È rilevante per operatori portuali, società di navigazione, amministrazioni locali e stakeholder del settore crocieristico, in quanto disciplina le modalità di erogazione dei servizi di trasporto marittimo e la gestione del traffico nella laguna di Venezia con vincoli di sostenibilità ambientale e culturale.
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