Legge Contributi

Legge 454/1968

Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia.

Pubblicato: 24/04/1968 In vigore dal: 02/04/1968 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 454/1968 riguardo al contributo alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 454/1968 prolunga per cinque anni il finanziamento pubblico destinato alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia, originariamente previsto dalla Legge 907/1962. Si tratta di un intervento di sostegno a un'istituzione culturale e bibliotecaria di rilevanza nazionale, situata a Venezia, che necessitava di continuità nel finanziamento per proseguire le sue attività. La norma stanzia complessivamente 60 milioni di lire, suddivisi in rate annuali di 12 milioni per gli anni finanziari dal 1968 al 1972, da erogare attraverso il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione. Questo tipo di legge rappresenta un esempio di intervento legislativo specifico per il sostegno a enti culturali e patrimoni storici, pratica comune nel sistema italiano per garantire la conservazione e la fruizione di beni di interesse pubblico. Per gli amministratori della Fondazione e per i responsabili del bilancio ministeriale, la norma fornisce certezza sulla disponibilità di risorse pubbliche per un periodo definito, permettendo una programmazione pluriennale delle attività.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 aprile 1968, n. 454

Testo normativo

LEGGE n. 454/1968 # LEGGE 2 aprile 1968, n. 454 ## Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo previsto a favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia dalla legge 7 luglio 1962, n. 907 , è prorogato per un quinquennio e per un importo di pari ammontare, a decorrere dall'anno finanziario 1968. La somma di lire 60 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 12 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1972.

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La Legge 454/1968 riguarda il finanziamento pubblico di enti culturali e fondazioni, con particolare riferimento a stanziamenti di bilancio e proroghe di contributi ministeriali. Amministratori di fondazioni e responsabili di enti pubblici consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione di fondi pubblici, la gestione dei contributi statali e la programmazione finanziaria pluriennale nel settore culturale.

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