Legge Non_Fiscale

Legge 47/2015

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita'. (15G00061)

Pubblicato: 23/04/2015 In vigore dal: 16/04/2015 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 47/2015 alle esigenze cautelari nel codice di procedura penale, in particolare riguardo al pericolo di fuga?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 47/2015 modifica l'articolo 274 del codice di procedura penale, introducendo un principio fondamentale: il pericolo di fuga o di commissione di reati non può essere dedotto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato contestato. La norma si applica a tutti i procedimenti penali in cui il giudice deve valutare l'opportunità di disporre misure cautelari personali (come il carcere preventivo o gli arresti domiciliari). La modifica riguarda sia gli imputati che le persone sottoposte a indagini, imponendo al magistrato di motivare concretamente e attualmente il pericolo sulla base di circostanze di fatto specifiche e non generiche. In pratica, il giudice deve dimostrare con elementi concreti che esiste un effettivo rischio di fuga o di reiterazione criminosa, non potendo basarsi semplicemente sul fatto che il reato è grave: ad esempio, non può ordinare il carcere preventivo solo perché l'imputato è accusato di omicidio, ma deve provare con fatti specifici che quella persona concretamente rischia di scappare o di commettere altri crimini.

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Riferimento normativo

LEGGE 16 aprile 2015, n. 47

Testo normativo

LEGGE n. 47/2015 # LEGGE 16 aprile 2015, n. 47 ## Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita'. (15G00061) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale , dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Si riporta il testo dell' articolo 274 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonchè per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all' articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.».

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