Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 475/1999 alle cause di incandidabilità e sospensione dalle cariche pubbliche?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 475/1999 modifica l'articolo 15 della legge 55/1990, irrigidendo i requisiti di moralità per chi ricopre cariche pubbliche. In particolare, introduce il principio che solo le condanne definitive (e non più anche quelle non definitive) determinano l'incandidabilità, rendendo più stringenti i criteri di esclusione. La norma riguarda amministratori pubblici, sindaci, assessori e consiglieri comunali, prevedendo che chi è stato condannato per specifici delitti (corruzione, abuso di potere, violazione dei doveri pubblici) non possa candidarsi o ricoprire incarichi. Per quanto riguarda la sospensione di diritto dalle cariche, la legge mantiene un regime più severo: anche le condanne non definitive per determinati reati (corruzione, peculato, concussione) comportano la sospensione automatica, con effetti che cessano dopo 18 mesi salvo che l'impugnazione sia rigettata. Un aspetto rilevante è l'equiparazione della sentenza di patteggiamento (articolo 444 cpp) a una vera condanna, estendendo così l'applicazione della norma anche a chi accetta il patteggiamento con il pubblico ministero.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 13 dicembre 1999, n. 475
Testo normativo
LEGGE n. 475/1999
# LEGGE 13 dicembre 1999, n. 475
## Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), le parole: ", anche non definitiva," sono sostituite dalla seguente: "definitiva"; e le parole: "l'uso o il trasporto" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione"; b) alla lettera b), le parole: ", anche non definitiva," sono sostituite dalla seguente: "definitiva"; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)"; d) alla lettera d), le parole: ", per lo stesso fatto," e le parole: "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," sono soppresse; e) la lettera e) è abrogata; f) alla lettera f), le parole: "anche se con provvedimento non definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento definitivo". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall' articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna". 3. La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall' articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale ; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 . La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284 , 285 e 286 del codice di procedura penale . Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto". ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera rr)) l'abrogazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 475/1999 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 475/1999 è fondamentale per chi opera nel diritto amministrativo e nella consulenza agli enti locali, in quanto disciplina incandidabilità, sospensione dalle cariche, condanne definitive e non definitive, delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione e abuso di potere. Amministrativisti e consulenti di enti pubblici la consultano per verificare i requisiti di eleggibilità, i presupposti della sospensione di diritto, l'equiparazione del patteggiamento a condanna e i termini di cessazione degli effetti sospensivi.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.