Legge Imposte Indirette

Legge 486/1959

Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le Aziende concessionarie di ferrovie.

Pubblicato: 21/07/1959 In vigore dal: 26/06/1959 Documento ufficiale

Quale aliquota di tassa erariale si applica ai trasporti merci con resa accelerata effettuati in servizio cumulativo tra Ferrovie dello Stato e aziende concessionarie?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 486/1959 stabilisce l'aliquota della tassa erariale applicabile ai trasporti merci effettuati congiuntamente tra Ferrovie dello Stato e aziende ferroviarie in regime di concessione. La norma prevede che anche i trasporti con resa accelerata (cioè con consegna rapida) siano tassati nella misura del 3%, la stessa aliquota già prevista per i trasporti a velocità ordinaria. Questa disposizione riguarda specificamente i servizi cumulativi interni, ossia quelli dove il trasporto è gestito da entrambi i soggetti in coordinamento. La legge modifica l'applicazione della tassa erariale originariamente disciplinata dal Regio Decreto-Legge 1922 n. 40, estendendo il trattamento fiscale paritario anche alle modalità di trasporto accelerato, evitando discriminazioni tariffarie tra velocità ordinaria e accelerata nel servizio combinato.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 giugno 1959, n. 486

Testo normativo

LEGGE n. 486/1959 # LEGGE 26 giugno 1959, n. 486 ## Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le Aziende concessionarie di ferrovie. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La tassa erariale stabilita dall'art. 6, punto 2), del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , nella misura del 3 per cento per i trasporti merci a velocità ordinaria, è applicata, nella stessa misura del 3 per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti ferrovie in regime di concessione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1959 GRONCHI SEGNI - ANGELINI TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 486/1959 è il riferimento normativo per la tassazione dei trasporti merci in servizio cumulativo, disciplinando l'applicazione della tassa erariale al 3% su trasporti con resa accelerata tra Ferrovie dello Stato e concessionari. Commercialisti e aziende di trasporto consultano questa norma per questioni di imposte indirette, tariffe ferroviarie, servizi combinati e corretta determinazione dei costi di trasporto nel bilancio d'esercizio.

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