Legge Non_Fiscale

Legge 49/2008

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Pubblicato: 04/04/2008 In vigore dal: 01/04/2008 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 49/2008 # DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49 ## Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 48, secondo comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20 , con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l' articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30 , che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso. 3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147 )) . 4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

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