Legge Contabilità

Legge 495/1956

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956.

Pubblicato: 12/06/1956 In vigore dal: 22/05/1956 Documento ufficiale

Quali sono i provvedimenti previsti dalla Legge 495/1956 per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali in disavanzo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 495/1956 rappresenta un intervento straordinario dello Stato per consentire ai Comuni e alle Province che non riescono a pareggiare il bilancio dell'esercizio 1955 di ricorrere a soluzioni alternative. La norma si applica agli enti locali che, pur avendo già utilizzato tutti i mezzi ordinari previsti dalla normativa precedente (articoli 332 e 336 del Testo Unico 1934 e successive modifiche), non riescono comunque a raggiungere l'equilibrio economico. Il provvedimento autorizza questi enti a coprire il disavanzo attraverso l'assunzione di mutui, previa valutazione positiva della Commissione centrale per la finanza locale e mediante decreti del Ministro dell'Interno, in concerto con i Ministeri delle Finanze e del Tesoro. In pratica, si tratta di una deroga temporanea che permette agli enti locali in difficoltà di ricorrere all'indebitamento come strumento eccezionale di risanamento, secondo le modalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale del 1945 sui mutui.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 maggio 1956, n. 495

Testo normativo

LEGGE n. 495/1956 # LEGGE 22 maggio 1956, n. 495 ## Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 , nonchè dagli articoli 1 e 2 del successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 289, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955, possono essere autorizzati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 .

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La Legge 495/1956 riguarda il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, l'equilibrio economico degli enti locali e l'assunzione di mutui come strumento di ripiano dei disavanzi. Commercialisti e revisori dei conti che operano presso amministrazioni locali consultano questa norma per comprendere i vincoli di bilancio, la finanza locale e le autorizzazioni ministeriali necessarie per l'indebitamento straordinario degli enti territoriali.

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