Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati.
Qual è l'aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione malattie presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici previsto dalla Legge 5/1970?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 5/1970 interviene sul finanziamento dell'assistenza sanitaria per i pensionati dipendenti da enti di diritto pubblico, aumentando l'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza. La norma riguarda specificamente i dipendenti pubblici e i relativi contributi previdenziali. L'aumento previsto è significativo: l'addizionale passa dallo 0,70% delle retribuzioni all'1,20% delle retribuzioni, con decorrenza dal primo periodo di paga successivo al 31 dicembre 1968. Questo incremento rappresenta una misura di finanziamento straordinario per garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati, riflettendo l'esigenza di risorse aggiuntive nel sistema previdenziale pubblico dell'epoca. Per i datori di lavoro pubblici e gli uffici paghe, la norma comporta l'obbligo di applicare il nuovo coefficiente contributivo nelle buste paga dei dipendenti a partire dalla data indicata.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 gennaio 1970, n. 5
Testo normativo
LEGGE n. 5/1970
# LEGGE 7 gennaio 1970, n. 5
## Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le
malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti
da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di
malattia ai pensionati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194 , nello 0,70 per cento delle retribuzioni, è elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 gennaio 1970 SARAGAT RUMOR - DONAT-CATTIN - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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La Legge 5/1970 disciplina l'addizionale contributivo per l'assicurazione malattie presso l'Ente nazionale di previdenza, interessando direttamente i contributi previdenziali dei dipendenti pubblici e il finanziamento dell'assistenza sanitaria ai pensionati. Commercialisti e responsabili paghe devono considerare questa norma per il corretto calcolo dei contributi obbligatori e l'applicazione delle aliquote contributive nel sistema previdenziale pubblico italiano.
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