Quali sono i limiti ai rimborsi di imposta per i conti fiscali nell'anno 1997 secondo il Decreto-Legge 50/1997?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 50/1997 introduce un limite massimo ai rimborsi di imposta erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale per l'anno 1997, fissato a 500 milioni di lire. Questa disposizione si applica sia ai rimborsi già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto, purché non ancora scaduti i termini per l'erogazione, escludendo solo quelli parzialmente versati. La norma rappresenta una misura di contenimento della spesa pubblica in materia tributaria, limitando l'esposizione dello Stato per i rimborsi fiscali in quel periodo. Per i rimborsi che superano il limite di 500 milioni, l'erogazione avviene comunque fino a concorrenza di tale soglia, garantendo almeno il pagamento parziale. Il contribuente ha facoltà di sostituire la garanzia prestata con un'altra di importo inferiore, corrispondente al rimborso effettivamente riscuotibile, con conseguente conguaglio dell'imposta sulla polizza fidejussoria originaria.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 11 marzo 1997, n. 50
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 50/1997
# DECRETO-LEGGE 11 marzo 1997, n. 50
## Disposizioni tributarie urgenti.
Art. 1 (( (Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale).)) (( 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati. 2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite. 3. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fidejussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente. ))
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Il Decreto-Legge 50/1997 disciplina i rimborsi di imposta, i conti fiscali e i limiti di erogazione per i contribuenti, rappresentando una misura urgente di contenimento della spesa tributaria. La norma riguarda la gestione dei rimborsi da parte del concessionario della riscossione, le garanzie fidejussorie e i conguagli assicurativi secondo la legge 1216/1961. Commercialisti e consulenti tributari devono considerare questi limiti nella gestione dei crediti fiscali e delle ritenute d'acconto dei loro clienti.
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