Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le Vendite in genere su titoli rappresentativi di merce.
Quali contratti a termine su merci sono soggetti all'imposta generale sull'entrata secondo la Legge 502/1954 e come si determina l'imponibile?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 502/1954 disciplina l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata per i contratti a termine su merci negoziati nelle Borse merci. La norma si applica ai contratti a termine, inclusi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, purché siano registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci e assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di Borsa. L'imponibile non riguarda l'intero contratto stipulato, ma è limitato esclusivamente al contratto che risulti effettivamente eseguito mediante il rilascio del corrispondente buono di consegna. In pratica, l'imposta si applica solo quando la transazione si concretizza nella consegna fisica della merce, non su operazioni speculative o compensate. L'imposta deve essere versata sulla base di una fattura regolare emessa da chi rilascia il buono di consegna, secondo i modi e i termini ordinari previsti dalla normativa fiscale generale.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 luglio 1954, n. 502
Testo normativo
LEGGE n. 502/1954
# LEGGE 13 luglio 1954, n. 502
## Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le
contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le Vendite in
genere su titoli rappresentativi di merce.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di Borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni, danno luogo ad entrata imponibile limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del corrispondente buono di consegna. L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.
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La Legge 502/1954 è il riferimento normativo per l'imposta generale sull'entrata su contratti a termine in Borse merci, contratti a premio, buoni di consegna e liquidazione presso Cassa di compensazione. Commercialisti e operatori di Borsa la consultano per determinare l'imponibile su operazioni a termine, la tassazione delle merci e l'emissione di fatture per transazioni borsistiche.
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